MOG E CODICE CONDOTTA MOVE SSD A RL

CODICE DI CONDOTTA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente Codice di Condotta dell’attività sportiva è redatto dalla palestra MOVE S.S.D. a r.l. (di seguito, la Società) ed è rivolto a tutti i membri dello staff che svolgano attività che coinvolgano minori. Al suo interno saranno specificati i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti inerenti alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Il Codice di Condotta è uno strumento importante in quanto riflette i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definisce i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale. 

Il Codice di Condotta è considerato per questo, molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare ma rappresenta altresì un’assunzione di responsabilità che sancisce l’impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Il Codice di Condotta è formato da un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che la Società e ciascun collaboratore e membro dello staff deve far proprio, facendosene ambasciatori e promotori.

Con la sottoscrizione di suddetto Codice, partendo da quanto stabilito nei documenti ufficiali dell’ente di promozione sportivo affiliato “MSP Italia” con l’aggiunta di specifiche disposizioni che non ne vanno in contrasto, si accetta tutto quanto descritto.  

Codice di condotta per istruttori, dirigenti e membri dello staff

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani iscritti alla Società nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva e a tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello da seguire.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli iscritti minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di Condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minori. Le misure e le sanzioni poste in essere, come già specificato del Modello Organizzativo, potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano in particolar modo a:

  • rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli iscritti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione;
  • mantenere un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli iscritti;
  • attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
  • non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli iscritti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
  • non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
  • sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani iscritti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
  • trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
  • educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
  • aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
  • rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli iscritti al di sopra ogni altra cosa;
  • combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
  • ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli iscritti;
  • non umiliare o sminuire gli iscritti o i loro sforzi durante una sessione di allenamento;
  • non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
  • non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che, anche sotto il profilo psicologico, possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
  • non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli iscritti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
  • non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
  • non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
  • garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età alla maturità fisica ed emotiva, all’esperienza e all’abilità degli iscritti;
  • lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni iscritto;
  • non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
  • non intessere relazioni proficue con i genitori degli iscritti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei minori;
  • accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le attività in trasferta siano sicure;
  • garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli iscritti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
  • organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
  • rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
  • evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
  • garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro iscritto, adulto, ecc.);
  • evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
  • non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che se ne vadano accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora non siano stati preventivamente autorizzati. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’iscritto minore;
  • non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  • non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o della Società, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
  • segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli iscritti rivolgendosi al Safeguarder delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori.


Ultimo aggiornamento 09/2025

________________________________________
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto
dalla palestra MOVE S.S.D. a r.l. (di seguito, la Società), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs.
n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ente di
promozione sportivo denominato MSP Italia riconosciuto dal CONI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della
SSD palestra MOVE, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha
validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni
dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo
che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in
particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino
le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica, psicologica e morale di
tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve
essere pubblicato sulla homepage del sito della Società, deve essere presente
nella segreteria della sede della medesima nonché comunicato al Responsabile
Safeguarding della Società per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle
condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ente
di promozione sportivo cui la Società Sportiva è affiliata.

1) Diritti e doveri

tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

– a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto
e situazione in ambito associativo;

– alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e
ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia,
convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento
sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

– a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come
prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo,
all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare
tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei
tesserati e delle tesserate.

tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono
tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei
minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ente di promozione sportivo
cui aderisce la Società.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto
dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di
competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e,
in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli
allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni/Società
Sportive.

2) Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

– l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la
mancanza di rispetto, l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la
sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere
sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare
o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo
di strumenti digitali;

– l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata
(tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di
oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare
direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche
o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato.

Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a
svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività
fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o
comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che
favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti
ivi comprese quelle anti doping;

– la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato
e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che
comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche
consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite,
nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a
contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

– l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente
connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non
desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può
consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in
condizioni e contesti non appropriati;

– la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o
qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il
quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o
atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno,
permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di
danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero
trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

– l’incuria: a mancata soddisfazione di necessità fondamentali a
livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

– l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o
la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti
contrari al buon costume o all’ordine pubblico;

– il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo
e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto,
personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione,
sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno
o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
tesserato.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e
sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che
determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o
isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie
infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

– i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento
finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore,
caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e
capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale o politico.

comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità,
comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e
attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

La Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo
scopo di prevenire e contrastare qualsiasi tipo di abuso, violenza e
discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità
fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto
possibilmente autonomo e indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con
gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano
esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle
situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dall’ente di promozione sportivo denominato “MSP
Italia” alla quale la Società è affiliata.

Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura
sociale, l’incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell’organigramma
societario.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può
essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale
anche non definitiva per reati non colposi.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite
affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a
tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della Società
Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche
di Safeguarding.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno della società sportiva
svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e
dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di
condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere
anche funzioni ispettive.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzazione i membri
dell’associazione sulle questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con
le autorità competenti.

Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di
comunicazione chiari per i membri della società sportiva per segnalare casi di
abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la
gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle
informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a
trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della
privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in
caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della
Società relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati
inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto.

3) Le politiche di prevenzione

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione
nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy.

Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti

Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con
atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di
cui al punto precedente il proprio casellario giudiziario ed il certificato dei
carichi pendenti (soprattutto certificato antipedofilia) entro 30 gg.
dall’adozione del presente modello; qualora la documentazione non dovesse
essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso
entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi
rapporto con il soggetto inadempiente.

Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a
qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti
coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori
dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile della Società;
la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di
certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto
collaborativo.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi
titolo spazi all’interno della struttura sportiva della Società per periodi
superiori a 30 giorni.

Uso degli spazi della Società

Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte
le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso
alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e
tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai
soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro
delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle
attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli
allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in
generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed
ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al
capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito
l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non
previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per
eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o
con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al
servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è
consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico
di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo
soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo
soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere
aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico,
dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà
necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà
genitoriale o suo incaricato. Parimenti, anche le visite mediche o
fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime modalità.

Allenamenti

È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di
fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove
l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, si
dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti
minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli
stessi.

Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere

riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle
in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel
caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni,
entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa
autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli
atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare
qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la
presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in
alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori
o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro
dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per
raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni
sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

4) Tutela della privacy

tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti,
i collaboratori e i soci della Società all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e
comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, devono
essere messi a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR) presente in
segreteria e consultabile in qualsiasi momento.

dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte
nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità
all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento
di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono
essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato,
manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge
e regolamenti.

La Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto
dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di
comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di
allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di
immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i
tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente
dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere
custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al
trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale
divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione
all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati
personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali
comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere
adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure
necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di
quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

5) Inclusività

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni
e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con
altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto
allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale,
integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società
sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro
coetanei.

La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti
svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la
partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche
mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e
collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni
limitrofi.

6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone
terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere
tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni tramite comunicazione verbale nell’ufficio privato del
Safeguarder oppure via posta elettronica all’indirizzo email: lucalunardi1988@gmail.com .

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del
Responsabile.

Il summenzionato indirizzo email deve essere portato a conoscenza di tutti i
tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale della Società, presente in
luogo ben visibile presso la segreteria della Società.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori
o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non
sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al
Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo email dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è
venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

La Società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano
qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in
buona fede:

– presentato una denuncia o una segnalazione;

manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

– assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una
denuncia o una segnalazione;

– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di
abusi, violenze o discriminazioni;

– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente
alle politiche di Safeguarding.

7) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono
essere ricondotti a:

– mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e
della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

– violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e
della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto
preordinata in modo univoco a commettere un reato;

– violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

– effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si
rivelano infondate;

– violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;

– violazione delle disposizioni concernenti le attività di
informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del
presente modello;

– atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione;

– mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto
giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del
rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità
dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado
di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del
comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto
dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato
e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del
danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano
concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i
Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle
disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di
informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per
la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti
sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione
commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui
al precedente punto 1;

multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di
giorni 15;

risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della
Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze
lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali,
le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione
delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello,
qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il
collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera
negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di
attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni
contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5
ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante
il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o
tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente
con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o
infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

b) la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela
dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti
previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui
riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione
(ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e
dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo,
durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile
la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o
effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del
Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la
tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o
qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del
segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza
preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del
presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla
commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il
sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o
l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle
informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la
trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioninei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni,
che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

– richiamo verbale per mancanze lievi;

– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui
al punto1 della precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori
retribuiti”;

– allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un
periodo non superiore a 15giorni;

– allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un
periodo non superiore a 1 anno;

– rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario
socio della Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei
confronti dei collaboratori retribuiti”.

Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente
applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione
temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle
infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente
versate a qualsiasi titolo.

8) Obblighi formativi, informativi e altre misure

La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le
strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito
istituzionale.

La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,
del presente modello e del nominativo e dei

contatti
del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela
dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, Safeguarding Office
dell’ente di promozione sportivo di competenza, tramite le modalità che l’ente
comunicherà a questa società, nonché all’Ufficio della Procura federale ove
competente.

La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative
finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri
diritti, obblighi e tutele.

La Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata
la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la
prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in
occasione di manifestazioni sportive.

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura
degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni
sportive alla quale è affiliata.

Detto modello organizzativo è stato approvato dall’amministratore della Società

Ultimo aggiornamento 09/2025